• IL SORRISO DI MARINELLA - via Di Sotto, 120/8 - Pescara
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Statuto

STATUT0 DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “Associazione IL SORRISO DI MARINELLA”
Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione e sede
Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’associazione di volontariato denominata “IL SORRISO DI MARINELLA”.

Art.2 – Sede Legale
L’associazione ha sede legale in: 65121 Pescara, alla Via Campobasso n. 14.

Potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, sia in Italia che all’estero, uffici, sedi secondarie, dipendenze provinciali e regionali ed altri centri in genere, comunque collegati e dipendenti dalla sede legale.

Art.3 – Scopi
L’associazione senza fini di lucro – opera nei settori:

  1. beneficenza;
  2. tutela dei diritti civili; per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale e promozione umana;
  3. sostenere le persone che versano in condizioni di estrema povertà, in situazioni di fame e di sofferenza;
  4. favorire il miglioramento delle condizioni di vita, nonché delle condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, e in particolare dei bambini e dei ragazzi, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale;
  5. sensibilizzare la collettività locale sulle tematiche relative alle suddette situazioni.
  6. Tutelare, sostenere e promuovere i diritti degli animali nell’ottica di tutela, salvaguardia, prevenzione di disagi degli stessi.
  7. Sostenere economicamente e con prestazioni personali, le persone che operano nella tutela degli interessi e dei diritti delle persone e degli animali, nonché nella promozione e sensibilizzazione dei predetti interessi.
  8. L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e comunque mai in conflitto con i principi etici dell’Associazione stessa.

Art.4 – Attività

Per realizzare gli scopi elencati al precedente punto, l’Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:

  • promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell’Associazione;
  • lavorare assieme alle persone e con chiunque si trovi in situazioni di povertà o di emarginazione per contribuire fattivamente all’emancipazione dalla povertà, dall’ignoranza e dall’emarginazione;
  • elaborare progetti e promuovere attività aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
  • stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno, purché l’organismo o l’ente non siano esplicitamente o implicitamente in contrasto con i valori dell’Associazione, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo degli individui;
  • promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell’associazione, sia in Italia che all’estero;
  • collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
  • divenire socio di enti, società ed altre associazioni aventi finalità similari e sinergiche con la propria;
  • promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all’estero;
  • promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo;
  • curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i Soci, desiderano approfondire il rapporto con l’Associazione e le sue attività;
  • promuovere e sostenere attività rivolte al benessere animale, sia in sinergia con associazioni specifiche, sia per propria iniziativa.
  • svolgere le suddette attività, ed ogni altra ritenuta necessaria e/o funzionale, al fine di raggiungere gli obiettivi dell’associazione, nel rispetto dei valori dell’associazione.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Ammissione degli associati

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a provvedere all’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Contro l’eventuale diniego, motivato, da parte del Consiglio Direttivo, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso

 

Art.6 – Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

 

Art.7 – Diritti e doveri dei soci

I soci si dividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci, ordinari tutti, coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il Versamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono a titolo economico o di attività personale al sostegno dell’Associazione in modo non continuativo. Tali soci non hanno diritto di voto in Assemblea.

Soci fondatori e soci ordinari non hanno alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

I soci fondatori e i soci ordinari hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per rapprovazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi delfAssociazione.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e non sono rivalutabili.

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’ente.

 

 Art.8 – Prestazioni degli aderenti

L’attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi dì prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l’apporto del personale volontario permanga rilevante.

Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde:

  • per decesso;
  • per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 90 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
  • per recesso volontario. L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal termine di ciascun anno;
  • per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III

Organi sociali

Art.10 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo.

 

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.11 – L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e di funzionamento

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci, fondatori e ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per lettera o per e-mail, ai soci almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di spegnpa convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E’ ammessa una sola delega per associato. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza,, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 12 – Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L’Assemblea ordinaria deve:

  • discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il programma delle attività sociali redatto dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.14 – Assemblea in videoconferenza

L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i ^partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e ^lasottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa aal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell’ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.15 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da undici a quindici, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

  • consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Può essere revocato dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.
  • Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di Tesoriere.

E’ compito del Segretario quello di redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.16 – Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e di funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera o per e-mail, che deve pervenire ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 14 per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

11 verbale viene portato a conoscenza del Comitato Etico, di cui al successivo Titolo IV qualora il presidente e/o i consiglieri del Comitato non abbiano preso parte all’assemblea.

Art.17 – Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Art. 18 – Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Resta in carica due anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera dalla maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo IV
Comitato Etico

Art. 19 – Il Comitato Etico: Definizione, composizione e durata in carica

All’interno dell’Associazione, ai fini di valutare che le iniziative proposte siano sempre coerenti ed in linea con i principi etici enunciati, viene nominato, da parte del Consiglio Direttivo, un organismo a carattere consultivo denominato “Comitato Etico”.

Il Comitato Etico è composto da un numero di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo membri del Comitato restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti.

Il Comitato è diretto da un Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo e dai membri del Comitato stesso a maggioranza degli aventi diritto.

Il Comitato ha il compito di valutare che le iniziative proposte siano sempre coerenti ed linea con i principi etici enunciati, di ricercare e proporre al Consiglio Direttivo eventuali attività da svolgere o promuovere; ricercare e proporre al Comitato Direttivo eventuali incongruenze e/o violazioni dello statuto e dei principi etici dell’Associazione, riscontrate sia in modo diretto che indiretto, e provenienti da qualsiasi attività, membro o partecipazione dell’Associazione stessa.

Al Comitato Etico è demandata la più alta tutela e garanzia dell’etica e dei valori dell’Associazione con il compito di promuoverne i principi e rilevarne le violazioni, in collaborazione con il Consiglio Direttivo che ne segue e tutela le istanze.

Il presidente ed i membri del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Comitato ha diritto di ricevere e conoscere le deliberazioni e decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Ordinaria e straordinaria.

Il comitato ha diritto di prendere visione di ogni atto e documento dell’Associazione, compresi eventuali libri contabili e/o estratti conto etc., previa richiesta da far pervenire al Consiglio Direttivo.

II Comitato Etico è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera o per e-mail, che deve pervenire ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 14 per l’Assemblea.

Art.20 – Sostituzione dei membri del comitato etico

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere cooptato o sostituito.

Art. 18 – Il Presidente del Comitato Etico: poteri e durata in carica

Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo e dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza, il coordinamento, il potere di impulso, di sorveglianza e di direzione del Comitato.

Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera assunta all’unanimità dai membri del Comitato etico e dai membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal membro del Comitato Etico più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea, e la presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni ed emette indicazioni, suggerimenti, istanze ed annotazioni sia in proprio che a seguito di decisione assembleare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo V
Norme sul patrimonio dell’Associazione

Art.19 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.

Art. 20 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. ll rendiconto economico e  finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.           

Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VI

Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art.22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto al altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare, sentito il parere del Comitato Etico.

Art.23 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.